Cittadinanza italiana per residenza sul territorio italiano
Cittadinanza italiana per residenza sul territorio italiano
art. 9 della legge n. 91 del 5/02/1992
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per residenza.
Documenti necessari per avviare la pratica
1. Marca da bollo da 16 Euro
2. Atto di nascita (tradotto)
L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente. Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
3. Certificato penale del Paese di origine e se il richiedente ha risieduto anche in altri paesi è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età. Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
Oltre al certificato penale del paese di origine serve un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia.
4. Fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità.
5. Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, i cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza).
6. Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico.
7. Autocertificazioni stato di famiglia attuale.
8. Modello CU, Unico e/o modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni. In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrarlo, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente.
9. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore.
Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione.
10. Copia del versamento del contributo di € 250,00 intestato a: Ministero Interno
Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano
art. 5 della legge n. 91 del 5/02/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in Italia.
La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio.
Documenti necessari per avviare la pratica
1. Marca da bollo da 16 Euro.
2. Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
3. Certificato penale del Paese di origine e se il richiedente ha risieduto anche in altri paesi è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età. Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
Oltre al certificato penale del paese di origine serve un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia.
4. Fotocopia del passaporto o della carta di identità. È necessaria una fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità.
5. Fotocopia del permesso di soggiorno
È necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
i cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza).
6. Atto integrale di matrimonio
L’atto integrale – o copia integrale – è una fotocopia autenticata dell’atto originale. Su questo documento sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile.
7. Copia del versamento del contributo di € 250,00 intestato a: Ministero Interno
8. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore.
Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione.
9. Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico.
10. Autocertificazioni stato di famiglia attuale.
11. Documento identificativo coniuge italiano e data del giuramento (se il coniuge è naturalizzato)