Permette ai cittadini no comunitari di soggiornare in Italia per un periodo di tempo variabile, nei limiti e condizioni previste dalla legge .
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto all’Ufficio immigrazione della Questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare e può essere di vari tipi, il più comuni:
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Viene rilasciato per svolgere un impiego subordinato e/o autonomo, e di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia
I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno);
– Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante.
– Allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno).
– Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se lo straniero è irregolare.
– Al parente entro il secondo grado di cittadino italiano.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Permesso di soggiorno per motivi di studio
Il permesso di soggiorno per motivi di studio permette di svolgere anche delle attività lavorative, seppur con particolari limiti. E’ infatti possibile lavorare per massimo 20 ore settimanali, seppur cumulabili, entro il tetto massimo di 1.040 ore annuali, per 52 settimane.
Permesso di soggiorno per cure mediche
Disciplinato dal d.lgs 286/98 artt. 19, 31 e 36
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato: a seguito di ingresso per cure mediche – in caso si intenda ricevere cure mediche in Italia.
Alle donne straniere irregolari ( e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita e non premete svolgere attività lavorativa de nessun tipo.
Permesso di soggiorno ex art.31
A seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni ex art.31 Testo Unico Immigrazione ,che sancisce la possibilità da parte del Tribunale di autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psico fisico e alla condizioni di salute del minore.
Permesso di protezione internazionale
Può essere presentata dal cittadino straniero presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio italiano o presso l’Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale competente, che rappresenta l’unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.
Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all’Ufficio Immigrazione della Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
Al richiedente la protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata, dalle Questure, contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all’Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
I documenti necessari per il permesso di soggiorno
Quando si intende richiedere il permesso di soggiorno è necessario allegare al modulo di richiesta alcuni documenti:
fotocopia del passaporto o di altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità, con il relativo visto di ingresso se richiesto (da esibire in originale),
quattro foto in formato tessera identiche tra di loro,
contrassegno telematico di importo pari a 16,00 euro per la marca;
attestazione di versamento del contributo necessario;
certificazione attestante l’attuale dimora (es: certificato residenza o dichiarazione di cessione/ospitalità).
Per ogni tipo specifico di permesso di soggiorno possono essere chiesti ulteriori e diversi documenti.
Costo del permesso di soggiorno
Per ottenere il permesso di soggiorno vanno sostenuti alcuni costi, che sono innanzitutto pari a:
16 euro per la marca da bollo;
30 euro da consegnare all’ufficio postale al momento della spedizione della raccomandata;
30,46 euro se si chiede un permesso di soggiorno elettronico per una durata maggiore di 90 giorni.
I costi cambiano in caso di permesso di soggiorno elettronico.
Il rinnovo del permesso di soggiorno
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della dimora in cui lo straniero vive con almeno 60 giorni di anticipo della scadenza, in maniera tale da permettere la verifica delle condizioni necessarie. Fatti salvi i casi previsti dal TU il rinnovo non può avere una durata superiore rispetto a quella del rilascio iniziale. Il rinnovo del permesso di soggiorno non è tuttavia concesso se lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o superiore alla metà del periodo di validità del permesso se si tratta di permesso di soggiorno di durata almeno biennale. Fa eccezione il caso in cui l’interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi. Il diniego di rinnovo è previsto altresì se sono venuti meno i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, a meno che non siano sopraggiunti nuovi elementi in grado di sanarne l’irregolarità.
Conversione del permesso di soggiorno
Quando il permesso di soggiorno che si possiede non basta più a soddisfare le esigenze dello straniero è possibile richiedere la sua conversione.
Come previsto dall’14 del dpr 394/1999:
– il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale permette l’esercizio di lavoro autonomo, previo titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e se sussistono requisiti e condizioni previsti dalla legge e di attività come socio lavoratore di cooperative;
– il permesso per lavoro autonomo consente anche l’esercizio di lavoro subordinato, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto lavorativo è in corso, previa comunicazione, a carico del datore, alla Direzione provinciale del lavoro;
– il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o ingresso al seguito del lavoratore o per integrazione del minore nei confronti dei minori consente l’esercizio del lavoro subordinato e autonomo;
– il permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in quello per residenza elettiva;
– il permesso per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, nel rispetto del limite annuale di 1.040 ore;
– il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in quello per motivo di lavoro, subordinato e autonomo. La conversione è prevista anche in favore degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione svolgere tirocini formativi in Italia, solo dopo la conclusione di tali percorsi.
Si precisa che i figli dei richiedenti che non abbiano ancora compiuto quattordici anni vanno inseriti nel titolo di soggiorno dei genitori. Essi, poi, vengono dotati di una smart card che non è altro che un semplice allegato di quella di uno dei genitori, in quanto nella stessa sono sì riportate le foto e le generalità del minore, ma il numero e la scadenza sono quelli del permesso di soggiorno del genitore. I figli minorenni che, tuttavia, abbiano già compiuto i quattordici anni sono invece muniti di permesso di soggiorno individuale.